COPIA CERTIFICATA DI SITI WEB

Ai sensi dell’articolo 23 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 – CAD), il notaio può rilasciare copie certificate di documenti informatici.

Pertanto il notaio, nel caso del sito web, si deve accertare se questo abbia le caratteristiche tecniche per potere essere definito un “documento informatico”.

Solo in tal caso potrà rilasciarne copia integrale o parziale certificata ai sensi dell’articolo 23 del CAD e la copia potrà avere l’efficacia probatoria di cui all’articolo 2712 del codice civile. Nel caso di rilascio di copia cartacea sarà altresì necessario verificare se i contenuti della pagina web possano essere oggetto di trasposizione su carta.

 

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